{"id":562,"date":"2020-08-04T12:13:20","date_gmt":"2020-08-04T09:13:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/referendum-costituzionale-del-20\/"},"modified":"2020-08-04T12:13:20","modified_gmt":"2020-08-04T09:13:20","slug":"referendum-costituzionale-del-20","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/referendum-costituzionale-del-20\/","title":{"rendered":"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 &#8211; RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA: INDICAZIONI OPERATIVE"},"content":{"rendered":"<p>Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall\u2019art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l\u2019esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p>1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l\u2019avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l\u2019esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p>2. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo pu\u00f2 essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando &#8211; per comprensibili motivi di economicit\u00e0 &#8211; i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.<\/p>\n<p>3. La normativa in materia di voto all\u2019estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni.\u00a0I biglietti ammessi al rimborso devono avere una validit\u00e0 quanto pi\u00f9 possibile ravvicinata all\u2019evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.<\/p>\n<p>4. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l\u2019Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purch\u00e9 la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.<\/p>\n<p>5. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell\u2019apposita istanza che l\u2019interessato dovr\u00e0 presentare all\u2019ufficio consolare della circoscrizione di residenza o per essa accreditato sar\u00e0 costituita dal biglietto aereo, dalle carte d\u2019imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l\u2019importo effettivamente pagato, questo dovr\u00e0 essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e\/o dall\u2019agenzia di viaggio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall\u2019art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l\u2019esercizio del voto per corrispondenza. 1. I requisiti di base [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-562","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/562\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambasmara.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}