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ELEZIONI POLITICHE 2018 – ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (ART. 4-BIS LEGGE 459/2001): MODALITA’ PER L’OPZIONE

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli Uffici consolari italiani (Legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).

L’opzione (fac simile) può essere inviata per posta, fax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di documento di identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).