Il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22, entrato in vigore il 26 marzo scorso, contiene all’art. 16, comma 3, la seguente disposizione: “All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.”
Tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai Comuni in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo u.s., avranno dunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purché completa. La norma prevede altresì che la decorrenza dell’iscrizione per tutte le domande presentate prima del 26.03.2019, non ancora trasmesse ai Comuni, sia invece fissata al 26 marzo u.s..
La norma in questione ha effetti positivi in termini di celerità procedurale e maggiore certezza. Si sottolinea che la decorrenza dell’iscrizione all’anagrafe degli italiani all’estero dal momento della domanda allinea il regime applicabile agli italiani all’estero a quello già previsto per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente: in tal modo, è stata introdotta una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all’estero.