L’Art. 23-ter inserito nella Legge di Bilancio 2019 per il triennio successivo, così da modificare il DPR 18/1967, prevede nuove modalità per l’erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. In particolare la norma prevede che la concessione dei contributi a soggetti privati italiani e stranieri avvenga, salvo casi di motivata urgenza, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità’ di trattamento.
Gli avvisi di pubblicità per l’eventuale erogazione dei contributi sono stati elaborati dalle Direzioni Generali del MAECI –DGAP, DGMO, DGUE- che gestiscono tali fondi e pubblicati sul sito del MAECI, alla pagina:
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, è previsto che I soggetti interessati e che hanno sede legale in loco (Paese extra-UE), producano regolare domanda esclusivamente per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana competente territorialmente, presentando documentazione idonea equivalente alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo il modello allegato agli Avvisi, nonché documentazione idonea in base a quanto richiesto negli stessi che verrà legalizzata presso la sezione consolare dell’Ambasciata d’Italia.
Ai fini del rispetto dei termini di scadenza stabilito dagli Avvisi (9 settembre 2022 per l’Avviso DGMO, 30 settembre 2022 per gli Avvisi DGAP e DGUE) a fare fede sarà il timbro apposto dall’Ambasciata d’Italia Sezione Consolare al momento della ricezione della domanda.
Si rende noto quanto sopra descritto per gli usi consentiti dalla legge.