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Modalità di acquisto su istanza

Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

Naturalizzazione

La cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo dieci anni di residenza legale in Italia, in costanza delle seguenti condizioni:
– reddito sufficiente;
– assenza di precedenti penali;
– rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:
– tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
– quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente all’UE;
– cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
– sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;

Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.