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Modalità di acquisto su istanza

1.Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

2. Matrimonio con cittadino\a italiano\a

La donna straniera che ha sposato un cittadino italiano prima del 27.04.1983 ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana e l’ha mantenuta anche dopo l’eventuale decesso del coniuge italiano o divorzio dal coniuge italiano, purché avvenuto dopo il 27.04.1983.
Per coloro che si sono sposati dopo il 27.04.1983 l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero (uomo o donna) è subordinato ad una sua domanda d’acquisto della cittadinanza italiana.
La legge n. 94 del 15.07.2009 ha introdotto alcune modifiche per quanto concerne la domanda ed i requisiti richiesti.

La domanda può essere presentata dal coniuge straniero dopo due anni dalla data di matrimonio, se residente in Italia, oppure dopo tre anni se residente all’estero (i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dal matrimonio o adottati dai coniugi).

Il vincolo del matrimonio deve permanere al momento dell’adozione del provvedimento. I requisiti necessari devono essere comprovati da certificazione e non viene ammessa l’autocertificazione.
Viene richiesto il pagamento di un contributo pari ad Euro 250,00.
A richiesta si fornisce l’elenco della documentazione necessaria da allegare alla domanda.

3. Introduzione requisito linguistico per le domande di cittadinanza italiana per matrimonio (ex art. 5, L. 91/1992)

A seguito dell’entrata in vigore della legge  n. 132 del 2018 di conversione del DL 113/2018, il cittadino straniero richiedente la cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 della legge 91 del 1992) deve dimostrare il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Tale conoscenza dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario o, in alternativa,  di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Rientrano nella categoria degli enti certificatori appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

– L’Università per Stranieri di Siena;
– L’Università per Stranieri di Perugia;
– L’Università Roma Tre;
– La Società Dante Alighieri.

 

4. Naturalizzazione

La cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo dieci anni di residenza legale in Italia, in costanza delle seguenti condizioni:
– reddito sufficiente;
– assenza di precedenti penali;
– rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:
– tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
– quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente all’UE;
– cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
– sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;

Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.