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Cittadinanza

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.02.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

A partire dal 16.08.1992 (entrata in vigore della legge 91/1992) l’acquisto di un’altra cittadinanza non comporta più la perdita di quella italiana. Chi ha acquistato una cittadinanza straniera dopo il 31.03.2001 non è più tenuto a comunicarlo alle Autorità italiane.

 

MODALITà DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITà DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  1. NASCITA
    Il figlio minorenne di un cittadino/a italiano/a è automaticamente italiano indipendentemente dal luogo di nascita.
    L’atto di nascita deve essere presentato dal genitore al Consolato per provvedere alla sua registrazione in Italia.
    Si è cittadini italiani per nascita (anche all’estero) per derivazione paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo se nati dopo il 01.01.1948).
  2. PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO
    – in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
    – nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
  3. PER RICONOSCIMENTO DI PATERNITà O MATERNITà
    Durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso).
  4. PER ADOZIONE
    La cittadinanza per adozione è acquistata sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
    Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto su istanza: Naturalizzazione).


MODALITÀ D’ACQUISTO SU ISTANZA 

1.Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

 

2. Matrimonio con cittadino\a italiano\a

La donna straniera che ha sposato un cittadino italiano prima del 27.04.1983 ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana e l’ha mantenuta anche dopo l’eventuale decesso del coniuge italiano o divorzio dal coniuge italiano, purché avvenuto dopo il 27.04.1983.
Per coloro che si sono sposati dopo il 27.04.1983 l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero (uomo o donna) è subordinato ad una sua domanda d’acquisto della cittadinanza italiana.
La legge n. 94 del 15.07.2009 ha introdotto alcune modifiche per quanto concerne la domanda ed i requisiti richiesti.

La domanda può essere presentata dal coniuge straniero dopo due anni dalla data di matrimonio, se residente in Italia, oppure dopo tre anni se residente all’estero (i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dal matrimonio o adottati dai coniugi).

Il vincolo del matrimonio deve permanere al momento dell’adozione del provvedimento. I requisiti necessari devono essere comprovati da certificazione e non viene ammessa l’autocertificazione.
Viene richiesto il pagamento di un contributo pari ad Euro 250,00.
A richiesta si fornisce l’elenco della documentazione necessaria da allegare alla domanda.

3. Introduzione requisito linguistico per le domande di cittadinanza italiana per matrimonio (ex art. 5, L. 91/1992)

A seguito dell’entrata in vigore della legge  n. 132 del 2018 di conversione del DL 113/2018, il cittadino straniero richiedente la cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 della legge 91 del 1992) deve dimostrare il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Tale conoscenza dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario o, in alternativa,  di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Rientrano nella categoria degli enti certificatori appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

– L’Università per Stranieri di Siena;
– L’Università per Stranieri di Perugia;
– L’Università Roma Tre;
– La Società Dante Alighieri.

 

4. Naturalizzazione

La cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo dieci anni di residenza legale in Italia, in costanza delle seguenti condizioni:
– reddito sufficiente;
– assenza di precedenti penali;
– rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:
– tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
– quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente all’UE;
– cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
– sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;

non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.