I cittadini italiani possono chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all’estero. Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero. In casi particolari, il passaporto può essere rilasciato da un Ufficio diverso da quello di residenza; in tali casi sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa.
Pertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.
L’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Asmara rilascia i passaporti previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La richiesta di appuntamento dovrà pervenire contattando il nostro centralino ai seguenti numeri: +291 1 120160 / 120213.
COSTO DI RILASCIO PASSAPORTO – Con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata apportata una modifica relativamente al costo del rilascio del passaporto. L’art. 5-bis, comma 1 del decreto legge stabilisce l’abolizione della tassa di rilascio per tutti i passaporti a partire dall’8 luglio 2014. Con lo stesso decreto è stato introdotto un contributo amministrativo di euro 73,50 per il rilascio del solo passaporto ordinario, oltre al costo del libretto (pari a euro 42,50). La somma totale dovrà essere pagata in denaro contante nel corrispettivo valore in NAKFA al tasso di cambio stabilito trimestralmente.
AVVISO
Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Carte d’identità
L’Ambasciata d’Italia ad Asmara non è abilitata al rilascio di carte d’identità.