L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte.
Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino, appunto, lo “stato civile” di ciascun individuo.
In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati dalle Autorità straniere devono essere tradotte in lingua italiana (a questo link una lista di traduttori autorizzati) e legalizzati dall’Ambasciata d’Italia ad Asmara (Ufficio consolare). Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi presso l’Ufficio consolare munito dell’atto IN ORIGINALE da legalizzare. Si informa che tutte le percezioni consolari sono riscosse in valuta locale Nakfa.
Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:
· Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
· Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
· Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
· Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
Requisito necessario per poter registrare gli atti di Stato Civile e/o ottenere i relativi certificati è l’aver fissato la propria residenza all’estero mediante l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
NASCITA
Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero.
Sono cittadini italiani i figli i cui genitori (o almeno uno di essi) siano cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di nascita e dal possesso o meno di altra cittadinanza. Pertanto la loro nascita deve essere trascritta in Italia.
Per effettuare la trascrizione di una nascita, è necessario presentarsi presso l’Ufficio consolare con i seguenti documenti:
– atto di nascita IN ORIGINALE (l’atto NON verrà restituito se l’Ufficio consolare lo invia per trascrizone) emesso dal competente Ufficio del Municipio di residenza, autenticato presso il Ministero degli Esteri eritreo e tradotto presso uno dei traduttori autorizzati (lista traduttori autorizzati);
– documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).
MATRIMONIO
Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani.
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.
Sarà cura dell’interessato presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al Comune italiano competente per la trascrizione.
DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero.
I documenti che occorrono per l’invio al Comune italiano competente per trascrizione sono:
- la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
- la traduzione ufficiale della sentenza;
- Atto di divorzio rilasciato dal competente Municipio;
- una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Questi documenti debbono essere autenticati presso il Ministero degli Esteri eritreo. Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
Si fa presente che la sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione che vi siano i requisiti previsti dall’art. 64 legge n. 218/1995 o dal Regolamento C.E. n. 2201/2003.
MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero.
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- atto di morte emesso dal competente Municipio di residenza, debitamente autenticato presso Ministero degli Esteri eritreo ed eventualmente tradotto;
- documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.
Per conoscere le tariffe consolari, aggiornate ogni trimestre con il nuovo tasso di cambio, si prega di consultare questa tabella.